IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996,  n.  543,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  20  dicembre  1996,  n.  639,   recante
disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti,
e in particolare l'art. 8; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo  1997,  n.  59,  e  in  particolare
l'art. 4; 
  Visto, in particolare, l'art. 7, commi  1,  2  e  3,  del  predetto
decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  individua,  con  propri  decreti,  le  aree
funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola  il
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei  ministri  e
indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono  Ministri
o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il  numero  massimo  degli
uffici  e  dei  servizi,  restando  l'organizzazione  interna   delle
strutture  medesime  affidata  alle  determinazioni  del   Segretario
generale  o  dei  Ministri  e  sottosegretari  delegati,  secondo  le
rispettive competenze; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre 2010, recante la  disciplina  dell'autonomia  finanziaria  e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012 e successive modificazioni,  recante  ordinamento  delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto l'art. 8, comma 1, del decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.
12, il quale prevede che «ai fini dell'attuazione degli obiettivi  di
cui all'Agenda digitale italiana anche in coerenza con gli  obiettivi
dell'Agenda digitale europea, la gestione della  piattaforma  di  cui
all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
nonche' i compiti, relativi a tale piattaforma,  svolti  dall'Agenzia
per l'Italia digitale, sono trasferiti alla Presidenza del  Consiglio
dei ministri»; 
  Visto l'art. 8, comma 1-ter, del citato decreto-legge  14  dicembre
2018, n. 135, il quale prevede che «a decorrere dal 1° gennaio  2020,
al  fine  di  garantire  l'attuazione  degli  obiettivi   dell'Agenda
digitale italiana, anche in coerenza con l'Agenda  digitale  europea,
le  funzioni,  i  compiti  e  i  poteri  conferiti   al   commissario
straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale dall'art. 63  del
decreto legislativo 26  agosto  2016,  n.  179,  sono  attribuiti  al
Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato  che  li
esercita  per  il  tramite  delle  strutture  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri dallo stesso individuate»; 
  Visto  l'art.  8,  comma  1-quater,  del  citato  decreto-legge  14
dicembre 2018, n. 135, con il quale e' previsto che, per  l'esercizio
delle funzioni di  cui  al  comma  1-ter  dell'art.  8  del  medesimo
decreto, il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  o  il  Ministro
delegato, si avvale di un contingente di esperti messi a disposizione
delle strutture  di  cui  al  citato  comma  1-ter,  in  possesso  di
specifica ed elevata competenza tecnologica e di gestione di processi
complessi, nonche' di significativa esperienza in tali  materie,  ivi
compreso  lo  sviluppo  di  programmi  e  piattaforme  digitali   con
diffusione su larga scala, da  nominare  ai  sensi  dell'art.  9  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; 
  Visto l'art. 8, comma 2, del citato decreto-legge 14 dicembre 2018,
n. 135, che assegna al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  le
funzioni  di  vigilanza  sulla  societa'   per   azioni   interamente
partecipata dallo Stato di cui al medesimo comma; 
  Considerata la rilevanza  strategica  dell'innovazione  tecnologica
per il perseguimento del programma  di  Governo,  anche  al  fine  di
favorire  lo  sviluppo  e  la  crescita  culturale,  democratica   ed
economica del Paese; 
  Considerata la  necessita'  di  garantire  la  realizzazione  degli
obiettivi dell'Agenda digitale  italiana  in  coerenza  con  l'Agenda
digitale europea, assicurando, altresi', lo svolgimento  dei  compiti
necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti  in
materia di innovazione tecnologica e digitale; 
  Considerata  l'esigenza  di  assicurare,  anche   mediante   scelte
architetturali     tecnologiche-interoperabili,     il     necessario
coordinamento  operativo   tra   le   amministrazioni   dello   Stato
interessate, a vario titolo,  al  perseguimento  degli  obiettivi  di
Governo in materia di innovazione e digitalizzazione; 
  Ritenuto  necessario   adeguare   l'assetto   organizzativo   della
Presidenza del Consiglio dei ministri per garantire il  perseguimento
degli obiettivi sopra citati, prevedendo l'istituzione di un apposito
dipartimento   denominato   «Dipartimento   per   la   trasformazione
digitale»,  articolato  in  non  piu'  di  due  uffici   di   livello
dirigenziale generale e  in  non  piu'  di  due  servizi  di  livello
dirigenziale non generale; 
  Ritenuto opportuno  che  il  Dipartimento,  per  l'esercizio  delle
funzioni ed i compiti attribuiti dal presente decreto, si avvalga del
contingente di  esperti  di  cui  all'art.  8,  comma  1-quater,  del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135; 
  Informate le organizzazioni sindacali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  1°
                            ottobre 2012 
 
  1. E' istituito il  Dipartimento  per  la  trasformazione  digitale
quale struttura generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  2. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°  ottobre
2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza
del Consiglio dei ministri, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'art. 2, comma 2, dopo la lettera  m-bis)  e'  inserita  la
seguente: «m-ter) Dipartimento per la trasformazione digitale;»; 
    b) all'art.  5,  comma  5,  secondo  periodo,  le  parole:  «nove
ulteriori unita' il numero massimo dei  dirigenti  di  prima  fascia»
sono sostituite dalle seguenti: «undici ulteriori  unita'  il  numero
massimo dei dirigenti di prima fascia», e le parole:  «sei  ulteriori
unita' il numero  massimo  dei  dirigenti  di  seconda  fascia»  sono
sostituite dalle seguenti: «cinque ulteriori unita' il numero massimo
dei dirigenti di seconda fascia»; 
    c) all'art. 18, comma 3, le parole: «non piu'  di  nove  servizi»
sono sostituite dalle seguenti: «non piu' di otto servizi»; 
    d) all'art. 20, comma 5, le parole: «non piu' di  dieci  servizi»
sono sostituite dalle seguenti: «non piu' di nove servizi»; 
    e) all'art. 21, comma 3, le parole: «non  piu'  di  trentaquattro
servizi» sono sostituite dalle  seguenti:  «non  piu'  di  trentatre'
servizi»; 
    f) all'art. 22, il  comma  3  e'  sostituito  dal  seguente:  «Il
Dipartimento si articola in non piu' di due  uffici  e  non  piu'  di
cinque servizi»; 
    g) dopo l'art. 24-bis, e' inserito il seguente: 
  «Art. 24-ter (Dipartimento per la trasformazione digitale). - 1. Il
Dipartimento per  la  trasformazione  digitale  e'  la  struttura  di
supporto al Presidente per la promozione ed  il  coordinamento  delle
azioni del Governo finalizzate  alla  definizione  di  una  strategia
unitaria in materia di trasformazione digitale e  di  modernizzazione
del Paese attraverso le tecnologie digitali. Esso da' attuazione alle
direttive del Presidente in materia e  assicura  il  coordinamento  e
l'esecuzione dei programmi di trasformazione digitale. 
  2. Per le finalita' di cui al comma  1,  il  Dipartimento  fornisce
supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni di cui all'art.
8, commi 1-ter e 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135,  per
l'esercizio della vigilanza sulla societa' di cui art.  8,  comma  2,
del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,  e  nella  partecipazione
alle sedi istituzionali internazionali  nelle  quali  si  discute  di
innovazione tecnologica ed agenda digitale europea. 
  3. Il Dipartimento si articola in non piu' di due uffici e  in  non
piu' di due servizi. Il Dipartimento si  avvale  del  contingente  di
esperti di cui all'art.  8,  comma  1-quater,  del  decreto-legge  14
dicembre 2018, n. 135.»; 
    h) all'art. 29, comma 3, le parole: «non  piu'  di  sei  servizi»
sono sostituite dalle seguenti: «non piu' di cinque servizi»; 
    i) all'art. 30, il comma 4 e' sostituito  dal  seguente:  «4.  Il
Dipartimento si articola in non piu' di due uffici e in non  piu'  di
cinque servizi»; 
    l) all'art. 32, comma 7, le parole: «non piu' di cinque  servizi»
sono sostituite dalle seguenti: «non piu' di quattro servizi».